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Roma, 3 marzo 2014
Circolare n. 51/2014
Oggetto: Lavoro – Inasprimento di alcune
sanzioni – Conversione del decreto Destinazione Italia - D.L. 23.12.2013,
n. 145 come convertito dalla legge n. 9 del 21.2.2014, su G.U. n. 43 del
21.2.2014.
Come
è noto, l’articolo 14 del decreto legge Destinazione
Italia ha inasprito le sanzioni in materia di lavoro nero, orario di lavoro e sicurezza. La legge di conversione
ha alleggerito, seppure parzialmente, l’aumento delle sanzioni per il superamento
della durata massima settimanale dell’orario di lavoro e per il mancato riconoscimento
del riposo giornaliero o settimanale (art. 18 bis del D.lgvo
n. 66/2003). Sono stati infatti raddoppiati (anziché decuplicati) i vecchi
importi delle sanzioni che pertanto vanno ora da un minimo di 200 ad un massimo
di 10.000 euro (in precedenza da un minimo di 100 ad un massimo di 5.000 euro)
a seconda del numero di lavoratori coinvolti o della durata della violazione.
Sono
stati invece confermati gli altri aumenti concernenti la sanzione per la mancata
comunicazione di assunzione di lavoratori subordinati al Centro per l’Impiego, nonché l’importo della somma aggiuntiva che
il datore di lavoro deve versare per ottenere la revoca del provvedimento di
sospensione dell’attività in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di
sicurezza sul lavoro e di lavoro irregolare.
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Fabio Marrocco |
Per riferimenti
confronta circ.re conf.le n. 15/2014
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Responsabile di
Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
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G.U. n. 43 del 21.2.2014 (fonte Guritel)
Testo del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145
coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9, recante:
«Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia",
per il
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionaliz-
zazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure
per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.».
*****OMISSIS*****
Art. 14
Misure per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare 1. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto del fenomeno dellavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e dellasicurezza nei luoghi di lavoro sono introdotte le seguentidisposizioni: a) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'autorizzato ad integrare la dotazione organica del personaleispettivo nella misura di duecentocinquanta unita', di cui duecentonel profilo di ispettore del lavoro di area III e cinquanta nelprofilo di ispettore tecnico di area III, e a procedereprogressivamente alle conseguenti assunzioni. Ferma restando laprevisione di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ladisposizione di cui all'articolo 34-bis, comma 2, del medesimodecreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni,trova applicazione con esclusivo riferimento al personale in possessodi specifiche professionalita' compatibili con quelle di ispettoredel lavoro o di ispettore tecnico. Il Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali comunica annualmente al Dipartimento della funzionepubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e alDipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministerodell'economia e delle finanze il numero delle unita' assunte e larelativa spesa. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cuialla presente lettera si provvede mediante riduzione del Fondosociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,nella misura di euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per l'anno2015 e 10,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2016; b) l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, conmodificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successivemodificazioni, nonche' delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14,comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del decreto legislativo 9aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e' aumentato del 30per cento. In relazione alla violazione prevista dal citato articolo3 del decreto-legge n. 12 del 2002, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 73 del 2002, non si applica la procedura di diffida dicui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, esuccessive modificazioni. Restano soggette alla procedura di diffidale violazioni commesse prima della data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto; c) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,e successive modificazioni, con esclusione delle sanzioni previsteper la violazione dell'articolo 10, comma 1, del medesimo decretolegislativo, sono raddoppiati; le disposizioni di cui alla presentelettera si applicano anche alle violazioni commesse a decorrere dalladata di entrata in vigore del presente decreto; d) i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzionidi cui alle lettere b) e c) sono versati ad apposito capitolodell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati: 1) al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cuiall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio2009, n. 2; 2) ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministerodel lavoro e delle politiche sociali, nel limite massimo di 10milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, destinato a misure,da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politichesociali, finalizzate ad una piu' efficiente utilizzazione delpersonale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggioreefficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo,della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonche'alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso eirregolare. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
*****OMISSIS*****
FINE TESTO